(Provincia di Bolzano) (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 6 marzo 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4538 dell'11 dicembre 2006; Emana il seguente regolamento: Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2007, registro n. 1, foglio n. 8 Art. 1. 1. All'allegato 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'ufficio di cui al punto 25.4. e' soppresso; b) gli uffici di cui al punto 36 sono cosi' sostituiti: «36. Turismo; 36.1. Ufficio turismo e alpinismo: turismo, esercizi pubblici, ristori di campagna; mestieri turistici, agenzie di viaggio; guide alpine e di sci, maestri da sci; piste da sci, rifugi alpini; provvidenze per gli esercizi pubblici, gli esercizi di affittacamere e di case per ferie, per i rifugi alpini, per le organizzazioni turistiche, e per le manifestazioni turistiche; funzioni di polizia amministrativa»; c) la denominazione di cui al punto 40 e' cosi' sostituita: «40. Diritto allo studio, universita' e ricerca scientifica»; d) le competenze dell'ufficio di cui al punto 40.1. sono cosi' sostituite: «40.1. Ufficio assistenza scolastica; attuazione del diritto allo studio di alunni delle scuole elementari, secondarie e professionali e di apprendisti dei tre gruppi linguistici; borse di studio; rimborso tasse e contributi scolastici; refezioni scolastiche; trasporti scolastici o altre facilitazioni di viaggio; assicurazione per bambini delle scuole dell'infanzia e per alunni; alloggi; servizi di sostegno in orario extrascolastico; provvidenze a favore di bambini e giovani con disabilita'; contributi ai comuni per la gestione di scuole dell'infanzia; finanziamento di convitti»; e) dopo l'ufficio 40.2. e' inserito l'ufficio 40.3. con la denominazione e le competenze seguenti: «40.3. Ufficio per il diritto allo studio universitario e per la ricerca scientifica: finanziamento di istituzioni universitarie e di ricerca; funzioni amministrative statali delegate alla provincia autonoma di Bolzano in relazione ad istituzioni universitarie e di ricerca; promozione della ricerca scientifica; attuazione del diritto allo studio degli studenti universitari dei tre gruppi linguistici; borse di studio, anche per meriti particolari rimborso dei contributi universitari e delle spese di viaggio; alloggi; servizio mensa; prestiti; provvidenze particolari a favore di studenti con disabilita'; promozione della formazione post universitaria; contributi ad organizzazioni studentesche; servizio di informazione universitaria; sostegno finanziario per l'apprendimento linguistico fuori provincia per il gruppo linguistico tedesco e ladino». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 22 gennaio 2007 DURNWALDER