(Provincia di Bolzano)
(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                    Adige n. 10 del 6 marzo 2007)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 4538 dell'11
dicembre 2006;
                                Emana
il seguente regolamento:
Registrato  alla  Corte dei conti il 22 febbraio 2007, registro n. 1,
foglio n. 8
                               Art. 1.

   1.   All'allegato  1  del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale  25  giugno  1996,  n. 21,  e  successive modifiche, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) l'ufficio di cui al punto 25.4. e' soppresso;
    b) gli uffici di cui al punto 36 sono cosi' sostituiti:
    «36. Turismo;
    36.1. Ufficio turismo e alpinismo:
     turismo, esercizi pubblici, ristori di campagna;
     mestieri turistici, agenzie di viaggio;
     guide alpine e di sci, maestri da sci;
     piste da sci, rifugi alpini;
     provvidenze   per   gli   esercizi  pubblici,  gli  esercizi  di
affittacamere  e  di  case  per  ferie,  per  i rifugi alpini, per le
organizzazioni turistiche, e per le manifestazioni turistiche;
     funzioni di polizia amministrativa»;
    c) la denominazione di cui al punto 40 e' cosi' sostituita:
    «40. Diritto allo studio, universita' e ricerca scientifica»;
    d)  le  competenze  dell'ufficio di cui al punto 40.1. sono cosi'
sostituite:
    «40.1. Ufficio assistenza scolastica;
     attuazione  del  diritto  allo  studio  di  alunni  delle scuole
elementari,  secondarie  e  professionali  e  di  apprendisti dei tre
gruppi linguistici;
     borse di studio;
     rimborso tasse e contributi scolastici;
     refezioni scolastiche;
     trasporti scolastici o altre facilitazioni di viaggio;
     assicurazione  per  bambini  delle  scuole  dell'infanzia  e per
alunni;
     alloggi;
     servizi di sostegno in orario extrascolastico;
     provvidenze a favore di bambini e giovani con disabilita';
     contributi ai comuni per la gestione di scuole dell'infanzia;
     finanziamento di convitti»;
    e)  dopo  l'ufficio  40.2.  e'  inserito  l'ufficio  40.3. con la
denominazione e le competenze seguenti:
    «40.3.  Ufficio per il diritto allo studio universitario e per la
ricerca scientifica:
     finanziamento di istituzioni universitarie e di ricerca;
     funzioni amministrative statali delegate alla provincia autonoma
di Bolzano in relazione ad istituzioni universitarie e di ricerca;
     promozione della ricerca scientifica;
     attuazione  del  diritto allo studio degli studenti universitari
dei tre gruppi linguistici;
     borse  di  studio,  anche  per  meriti  particolari rimborso dei
contributi universitari e delle spese di viaggio;
     alloggi;
     servizio mensa;
     prestiti;
     provvidenze particolari a favore di studenti con disabilita';
     promozione della formazione post universitaria;
     contributi ad organizzazioni studentesche;
     servizio di informazione universitaria;
     sostegno   finanziario  per  l'apprendimento  linguistico  fuori
provincia per il gruppo linguistico tedesco e ladino».
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, 22 gennaio 2007
                             DURNWALDER